Nuovo D.Lgs. 102/2025: Cosa cambia per la qualità dell’acqua potabile in Italia

Il nuovo D.L.vo 19 giugno 2025, n. 102 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025.

Il provvedimento entra in vigore il 29 luglio 2025 e si compone di n. 25 articoli e n. 9 allegati, che vanno a sostituire quelli precedentemente contenuti nel D.L.vo 18/23.
Tra le principali novità e chiarimenti introdotti, riassumiamo:

  • Valori limite più severi per i PFAS: Inclusione di un nuovo parametro, il TFA (art. 21), con tempistiche di attuazione precise (dal 13/1/2026 e misure di attuazione entro il 12/1/2027).
  • Requisiti stringenti per i materiali a contatto con l’acqua potabile: Introduzione del sistema ReMaF per l’autorizzazione di reagenti chimici, materiali filtranti e dispositivi di trattamento (art. 10).
  • Piani di autocontrollo per edifici prioritari: Obbligo di predisposizione di un piano di autocontrollo della qualità dell’acqua per strutture come scuole, ospedali e ricettive (Allegato VIII).
  • Rafforzamento della comunicazione e gestione dati: Aggiornamento dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) e utilizzo della piattaforma AnTeA per migliorare l’interoperabilità tra gestori, autorità e utenze (artt. 12 e ss.), con scadenze definite per la trasmissione dei dati (es. 12 gennaio 2029).
  • Aggiornamento delle definizioni (art. 1): Ridefinizione delle responsabilità dei gestori, estendendo la nozione per includere operatori privati che approvvigionano e distribuiscono acqua da fonti autoprodotte, e consolidando l’inclusione di “casa/chiosco dell’acqua” come unità distributiva.
  • Abrogazione di norme obsolete: Abrogazione automatica di riferimenti normativi superati (es. D.M. 174/2004 e D.M. 1991) a partire dal 31/12/2026.
  • Allegati completamente riscritti: Tutti gli allegati I-IX sono stati sostituiti con nuove versioni, adeguate alle novità normative e volte a fornire maggiore chiarezza tecnica.

📘 DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2025, n. 102

Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 (recepimento Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Contesto e obiettivo del decreto

Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2025 con entrata in vigore il 19 luglio 2025, integra e rettifica il D.Lgs. 18/2023, che aveva recepito la Direttiva 2020/2184. Si tratta di un “correttivo” esteso, che modifica articoli sensibili (2–16, 18–21, 23–26) e sostituisce gli allegati I–IX.

1.1 Perché è nato il decreto correttivo

Il D.Lgs. 18/2023, seppur innovativo, ha avuto applicazioni complesse e imprecisioni operative. L’obiettivo del D.Lgs. 102/2025 è:

  • chiarire definizioni e responsabilità dei gestori;
  • aggiornare scadenze e modalità di trasmissione dati;
  • allineare la gestione normativa alle condizioni attuali del servizio idrico.
2. Principali modifiche normative
2.1 Aggiornamento delle definizioni (art. 1)

Tra le revisioni apportate al nucleo normativo del D.Lgs. 18/2023:

  • Consolidata l’inclusione di “casa/chiosco dell’acqua” come unità distributiva conformi al D.M. 7.2.2012, n. 25.
  • Ridefinite le responsabilità dei gestori, distinguendo il “servizio idro-potabile” dalla sola “rete del gestore”.
  • Estesa la nozione di “gestore”: ora comprende anche operatori privati che approvvigionano e distribuiscono acqua da fonti autoprodotte.
2.2 Novità su controlli, comunicazioni, tempi (artt. 3–4–6–7–8)
  • Precisione sulle esenzioni normative, riportate negli art. 3 e 8, comma 1.
  • Rinnovo dei requisiti per interoperabilità dei sistemi informativi (SINA–SINTAI), con riduzione di scadenze (es.: da sei a tre mesi).
  • Introduzione di scadenze calendarizzate per forniture di dati semestrali “entro il 12 gennaio 2029”.
2.3 Art. 10 – Conformità dei materiali

Riformulato per rafforzare le norme su materiali a contatto con l’acqua potabile, integrando specifiche tecniche e requisiti di verifica per accertamenti conformi.

2.4 Raffinamento del sistema di controllo
  • Rigorosi obblighi di comunicazione tra gestori, autorità territoriali, ceNSiA e Ministeri coinvolti.
  • Introduzione di previsioni per revisioni tecniche e inventari dei rischi, nonché rendicontazione annuale.
2.5 Art. 24–25 – Parametri emergenti e norme abrogate
  • Estensioni ai parametri PFAS, con tempistiche precise (dal 13/1/2026 e misure di attuazione entro il 12/1/2027).
  • Abrogazione automatica di riferimenti normativi obsoleti (es: D.M. 174/2004 e D.M. 1991) dal 31/12/2026.
2.6 Allegati completamente riscritti

Tutti gli allegati I–IX sostituiti con nuove versioni, adeguate alle novità normative.

3. Confronto D.Lgs. 102/2025 vs D.Lgs. 18/2023
TemaD.Lgs. 18/2023D.Lgs. 102/2025
DefinizioniGestore limitato alla reteInclude operatori di “case dell’acqua”, fonti proprie
Requisiti informativiPeriodicità “annuale/semestrale” vagaScadenze precise (es. 12 gennaio 2029)
Materiali a contattoGeneralità normativeDettagli formali e controlli rafforzati
Parametri emergentiIntroduzione PFAS “prossima”Tempistiche vincolanti (2026–2027)
Allegati tecniciVersione UE 2020/2184Nuovi allegati I–IX, aggiornati e omogenei
4. Implicazioni operative
  1. Gestori e operatori devono aggiornare manuali di responsabile idrico, catalogare materiali e validare conformità tramite test periodici.
  2. Autorità locali e ASL riceveranno flussi dati trasparenti e regolari, favorendo un controllo più efficace.
  3. Interoperabilità digitale tra entità (SINA–SINTAI) migliorata e standardizzata.
  4. Misure per contaminanti PFAS accelerano la protezione della salute.
  5. Soluzioni normative bypassate (D.M. 174/2004, ecc.) dovranno essere sostituite con i nuovi allegati e strumenti tecnici.
5. Valutazione tecnica
  • Il D.Lgs. 102/2025 fornisce maggiore chiarezza tecnica, semplifica l’interpretazione e migliora l’efficacia del sistema di gestione delle acque.
  • Mantiene piena coerenza con gli obiettivi della direttiva UE 2020/2184.
  • È uno strumento essenziale per il passaggio a modelli operativi più moderni, digitalizzati e orientati alla sicurezza e tutela ambientale.

Conclusioni

Il D.Lgs. 102/2025 rappresenta un’evoluzione necessaria e ben calibrata del sistema normativo introdotto dal D.Lgs. 18/2023.
Rafforza responsabilità, definizioni, monitoraggio di nuovi contaminanti, interoperabilità e conformità tecnica.
L’integrazione tra legislazione, controlli e gestione operativa produce un sistema finalmente più robusto e performante, ponendo l’Italia all’avanguardia nella tutela dell’acqua potabile.

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