Regolamento Piscine in Lombardia

La Regione Lombardia ha emanato un documento che finalmente colma un vuoto normativo che risale alla -Circolare del Ministero della Sanità del 1971-.

Tale documento, l’accordo “Stato e Regioni” del 16 gennaio 2003 (il famoso “Atto d’Intesa”) aveva disciplinato gli aspetti igienico-sanitari delle piscine stabilendo i requisiti di qualità dell’acqua, lasciando poi alle Regioni il compito di recepirlo in un provvedimento regionale e di renderlo vigente, anche con eventuali modifiche.

In Lombardia, è stato emanato il -D.g.r. 17 maggio 2006 n° 8/2552- “Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie” pubblicato sul Bollettino n° 23 del 5 giugno 2006 ENTRATO IN VIGORE IL 5 LUGLIO, E RINNOVA TUTTA LA NORMATIVA VIGENTE RIGUARDANTE LE PISCINE IN LOMBARDIA.

Il suddetto D.g.r. va a definire parametri e concentrazioni importanti che nel 1971 non venivano presi in considerazione. Inoltre definisce i fondamentali requisiti dell’acqua natatoria, ma anche i “requisiti strutturali, di gestione e di funzionamento”.

In altri termini, si tratta di una norma molto articolata, che indica quali caratteristiche deve avere un impianto natatorio sotto l’aspetto costruttivo, tecnico, impiantistico, di manutenzione, organizzativo e gestionale.

Esso è di ambito regionale e si integra con le altre norme nazionali, segnatamente con il D.M. 18 marzo 1996 sugli impianti sportivi e successive modifiche ed integrazioni, che restano pienamente in vigore; vengono però abrogate “le disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio contenute nel Regolamento Locale di Igiene”, sostituite dal nuovo regolamento.

LE NOVITA’ INTRODOTTE

Prima ed importante novità è la classificazione delle piscine e delle vasche natatorie: è chiaro a tutti che sotto l’aspetto igienico-sanitario una vasca per il nuoto profonda 2 metri e lunga 50 metri è fondamentalmente diversa da una vasca per bambini con l’acqua profonda 40 cm , o da una vasca di un un parco acquatico.

Gli usi e le esigenze sono diverse e in quanto tali vanno considerate in maniera specifica.

In ultima analisi si diversifica la fruizione di un centro natatorio di aperto al pubblico, rispetto ad impianti privati ad uso esclusivo del proprietario e dei suoi ospiti, oppure di una vasca contenente acqua termale o curativa.

Quindi le piscine si classificano in:

  • PISCINE PUBBLICHE (praticamente tutte quelle aperte al pubblico)
  • PISCINE TURISTICO-RICETTIVE (quelle di alberghi, camping ecc. )
  • PISCINE CONDOMINIALI (quelle private a disposizione dei soli condomini).

Le caratteristiche dell’acqua natatoria delle piscine suddette (A, B e C) devono essere “conformi a quanto contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, così come risulta dalle tabelle 1 e 2 riportate nell’allegato D”.

Le uniche piscine che restano escluse dall’applicazione delle norme sono quelle “ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale ancorché connesse a strutture ricettive”.

La grande maggioranza di piscine farà riferimento alla classificazione A – Piscine pubbliche e parchi acquatici.

L’esercizio delle attività delle piscine è ora subordinato alle procedure definite negli allegati A, B e C del D.g.r.; in tali documenti vengono elencati i requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali e igienico-sanitari che devono avere le piscine ed i loro impianti tecnologici.

Di rilevante importanza, anche sotto il profilo dei costi, è il riferimento alle norme tecniche dell’UNI: le attrezzature delle vasche (scalette, bocchette di immissione, scarichi di fondo ecc.) dovranno essere conformi alle norme UNI 13451 o se difformi, con un livello di sicurezza documentato almeno equivalente. Gli impianti di trattamento dell’acqua dovranno essere conformi ai requisiti riportati nella norma UNI 10637.

Altro elemento di novità è il sistema dei controlli del corretto funzionamento delle piscine: i controlli “interni” devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione stabiliti da parte del responsabile dell’attività (gestore); i controlli “esterni” vengono effettuati dall’Azienda Sanitaria Locale mediante visite ispettive, campionamento e analisi dell’acqua con frequenze variabili in funzione delle tipologie di piscine: vasche coperte, ogni 3 mesi; vasche scoperte due volte a stagione.

Nel caso in cui i controlli della ASL diano risultati non conformi, la stessa ASL darà prescrizioni al gestore per ripristinare le condizioni di sicurezza entro un termine fissato. Se i successivi controlli non danno esito positivo, la ASL propone all’Autorità Comunale l’eventuale sospensione dell’attività, oppure nei casi più gravi la chiusura delle vasche interessate, fino al ripristino dei requisiti previsti dalla norma.

L’inosservanza delle disposizioni “è punita con la sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Locale d’Igiene, irrogata con le procedure di cui alla legge 689/81”.

PISCINE IN ATTIVITA’

Le norme del D.g.r. sono entrate in vigore il 5 luglio 2006. Le piscine già in funzione, in possesso del parere favorevole rilasciato dalla ASL, possono continuare l’attività, a patto di:

1) Far redigere il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO con i relativi Registri entro la data del 5 ottobre 2006;

2) Inviare alla ASL competente una notifica con allegata la documentazione prevista per la dichiarazione di inizio attività entro la data del 1 gennaio 2007.

3) ATTENZIONE: i requisiti dell’acqua natatoria di cui alla tab. 1 devono essere rispettati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.g.r. (5.07.06); dovranno inoltre “essere rispettati i requisiti tecnici di gestione e funzionamento”.

ISTRUZIONI SUGGERITE AI GESTORI

1) Far redigere con urgenza il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO con i relativi Registri; se la piscina è già provvista del PIANO DI SICUREZZA richiesto dal DM 18.03.96, basta fare un’integrazione.

2) Verificare se l’acqua in vasca corrisponde ai nuovi parametri richiesti; in caso negativo, va potenziato il sistema di filtrazione e/o di disinfezione.

3) Dotare il personale di assistenza bagnanti di divisa facilmente individuabile.

4) Esporre all’interno della piscina il Regolamento dei Bagnanti contenente almeno:
A) Obbligo delle ciabatte nei percorsi a piedi nudi
B) Obbligo di doccia completa personale prima di accedere in area bagnanti
C) Obbligo di costume contentivo per bambini di età inferiore a 3 anni

5) Redigere un PIANO DI SORVEGLIANZA BAGNANTI in funzione delle tipologie di vasca (vedi art. 5.3.3.4 del D.g.r.)

6) Recapitare all’ASL entro il 1 gennaio 2007 una NOTIFICA a firma del titolare con i relativi allegati richiesti.

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