L’acqua destinata al consumo umano

By Luglio 11, 2023Acqua, blog

La normativa nazionale in vigore, il D.Lgs. n°. 31/2001 e il D.lgs n° 27/2002, disciplina la qualitá delle acque ad uso umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi della contaminazione delle acque.

L’ acqua destinata al consumo umano DEVE ESSERE salubre e pulita, quindi deve soddisfare i requisiti fissati dall’allegato I, parte A riguardante i parametri microbiologici, parte B relativa ai parametri chimici e parte C, riferita ai parametri indicatori, del decreto. Per ciascun parametro è indicato un VALORE DI PARAMETRO, cioè un valore limite superato il quale occorre l’intervento dell’autorità competente con attuazione di misure atte a ripristinare la qualità dell’acqua.

In particolare la normativa indica il “valore di parametro” per una serie di parametri:

  • parametri indicatori quali odore, colore, sapore, pH, durezza ecc…(vedi allegato I, parte C del D.Lgs. nr.31).
  • parametri chimici concernenti sostanze tossiche quali arsenico, piombo, antiparassitari, ecc. (vedi allegato I, parte B del D.Lgs. nr.31).
  • ed infine parametri microbiologici quali escherichia coli ed enterococchi (vedi allegato I, parte A del D.Lgs. nr.31).

Nell’acqua è possibile evidenziare e determinare un grandissimo numero di elementi e composti sia inorganici che organici.
Le sostanze chimiche selezionate per la definizione delle linee guida fissate nelle normative includono quelle potenzialmente pericolose per la salute umana, quelle ritrovate con relativa frequenza nell’acqua potabile e quelle rilevate a concentrazioni relativamente alte.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31

“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 – Supplemento Ordinario n. 41

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee” (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita’, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
(Finalita’)

1. Il presente decreto disciplina la qualita’ delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita’ e la pulizia.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “acque destinate al consumo umano”:
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita’ non puo’ avere conseguenze sulla salubrita’ del prodotto alimentare finale;
b) “impianto di distribuzione domestico”: le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e’ costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
c) “gestore”: il gestore del servizio idrico integrato, cosi’ come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
d) “autorita’ d’ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita’ del servizio idrico integrato, l’amministrazione pubblica titolare del servizio”.

Art. 3.
(Esenzioni)

1. La presente normativa non si applica:
a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita’ delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanita’, di concerto i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.
(Obblighi generali)

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne’ altre sostanze, in quantita’ o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 1.

3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo’ avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita’ delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne’ l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Art. 5
(Punti di rispetto della conformita’)

1. I valori di parametro fissati nell’allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all’articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua e’ fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.

3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell’allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unita’ sanitarie locali, anche in collaborazione l’autorita’ d’ambito e con il gestore, dispongono che:
a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

Art. 6.
(Controlli)

1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell’articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all’idoneita’ del mezzo di trasporto.

3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l’efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu’ basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell’allegato I, le specifiche indicate dall’allegato III.

5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualita’ sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanita’, in collaborazione con l’istituto superiore di sanita’. Il controllo e’ svolto nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 7.
(Controlli interni)

1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualita’ dell’acqua destinata al consumo umano.

2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l’azienda unita’ sanita’ locale.

3. Per l’effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni.

5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all’articolo 8, comma 7.

Art. 8.
(Controlli esterni)

1. I controlli esterni sono quelli svolti dall’azienda unita’ locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentativita’ della qualita’ delle acque distribuite durante l’anno, nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato II.

2. Per quanto concerne i controlli di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) l’azienda unita’ sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualita’ dei corpi idrici effettuato nell’ambito dei piani di tutela – delle acque di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalita’ previste nell’allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. L’azienda unita’ sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell’allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantita’ o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari e’ effettuata con metodiche predisposte dall’Istituto superiore di sanita’.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell’area di competenza territoriale di piu’ aziende unita’ sanitarie locali la regione puo’ individuare l’azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l’organo sanitario di controllo e’ individuato d’intesa fra le regioni interessate.

6. L’azienda unita’ sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanita’ entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.

7. Per le attivita’ di laboratorio le aziende unita’ sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita’, secondo le modalita’ stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanita’.

Art. 9.
(Garanzia di qualita’ del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)

1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l’adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro della sanita’, da emanare di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell’osservanza di quanto disposto dal comma 1.

Art. 10.
(Provvedimenti e limitazioni dell’uso)

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell’allegato I, l’autorita’ d’ambito, d’intesa con l’azienda unita’ sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformita’, indica i procedimenti necessari per ripristinare la qualita’, dando priorita’ alle misure di esecuzione, tenuto conto dell’entita’ del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

2. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l’azienda unita’ sanitaria locale informa l’autorita’ d’ambito, affinche’ la fornitura sia vietata o sia limitato l’uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un’interruzione dell’approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

3. Le autorita’ competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.

Art. 11.
(Competenze statali)

1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecnicoscientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora cio’ sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);
c) l’adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell’allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell’Istituto superiore di sanita’, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;
d) l’adozione, previa predisposizione da parte dell’Istituto superiore di sanita’, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell’allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l’individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualita’ non puo’ avere conseguenze sulla salubrita’ del prodotto alimentare finale;
f) l’adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
g) l’adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonche’ per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l’impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell’acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) L’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanita’, di concerta con il Ministero dell’ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanita’ e dell’ambiente, sentiti i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle politiche agricole e forestali.

3. Gli oneri economici connessi all’eventuale attivita’ di sostituzione esercitata, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a comma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell’ente inadempiente.

Art. 12.
(Competenze delle regioni o province autonome)

1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato 1, per la quantita’ ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita’ locali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell’approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all’allegato I parte B o fissati ai sensi dell’articolo 11,comma 1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 13;
d) adempimenti relativi all’inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell’allegato 1, parte C, di cui all’articolo 14;
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali e’ necessaria particolare richiesta di proroga di cui all’articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualita’ delle acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unita’ sanitarie locali.

Art. 13.
(Deroghe)

1. La regione o provincia autonoma puo’ stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanita’ con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente, purche’ nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche’ l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e’ fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l’area geografica, la quantita’ di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.

3. Le deroghe devono avere la durata piu’ breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita’ una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualita’ delle acque, comunicando e documentando altresi’ l’eventuale necessita’ di un ulteriore periodo di deroga.

4. Il Ministero della sanita’ con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l’ulteriore periodo di deroga che potra’ essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovra’, comunque, avere durata superiore ai tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell’ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita’ un’aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita’ dell’acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessita’ di un’ulteriore periodo di deroga.

6. Il Ministero della sanita’ con decreto di concerto con il Ministero dell’ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l’ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.

7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi della deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l’area geografica, la quantita’ di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.

8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanita’ ed al Ministero dell’ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l’azione correttiva intrapresa a norma dell’articolo 10, comma 1, e’ sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformita’ ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita’, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e’ consentito se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d’acqua si e’ verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche’ la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.

12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.

13. Il Ministero della sanita’, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.

14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

Art. 14.
(Conformita’ ai parametri indicatori)

1. In caso di non conformita’ ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell’allegato I, l’autorita’ d’ambito, sentito il parere dell’azienda unita’ sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformita’ ai valori di parametro o alle specifiche predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualita’ delle acque ove cio’ sia necessario per tutelare la salute umana.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanita’ e dell’ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformita’ riscontrati nell’anno precedente:
a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformita’;
b) l’area geografica, la quantita’ di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
c) una sintesi dell’eventuale piano relativo all’azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonche’ disposizioni in materia di riesame.

3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l’obbligo di cui al comma 2 e’ assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.

4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

Art. 15.
(Termini per la messa in conformita’)

1. La qualita’ delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell’allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell’allegato I, parte B.

Art. 16.
(Casi eccezionali)

1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all’allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanita’, su istanza della regione, o provincia autonoma, puo’ chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all’articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.

2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanita’ entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficolta’ incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all’articolo 13, comma 2.

3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanita’ un’aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresi’ l’eventuale necessita’ di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficolta’ incontrate. Il Ministero della sanita’ puo’ chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.

4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinche’ la popolazione interessata dall’istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanita’ delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.

5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.

Art. 17.
(Informazioni e relazioni)

1. Il Ministero della sanita’ provvede all’elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualita’ delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all’approvvigionamento di 5000 o piu’ persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all’allegato I, parte C, nota 10.

3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l’anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovra’ riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.

4. Il Ministero della sanita’ provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell’articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all’allegato I, parte B, nota 10.

5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanita’ ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.

Art. 18.
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)

1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 19.
(Sanzioni)

1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita’ del prodotto alimentare finale.

4. L’inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita’ e’ punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non e’ fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’Acqua e’ fornita al pubblico;
c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

Art. 20
(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16.
2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione di specifiche normative in materia.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    Leave a Reply

    Vuoi parlare con noi?