Perché oggi il problema non è solo rispettare i limiti, ma dimostrare di aver gestito il rischio
Per anni la qualità dell’acqua è stata letta in modo semplice.
Analisi conforme uguale acqua sicura.
Fine della discussione.
Oggi questo schema non è più valido.
La Direttiva (UE) 2020/2184 e il suo recepimento con il D.Lgs. 18/2023, aggiornato dal D.Lgs. 102/2025, hanno introdotto un cambio radicale.
La sicurezza dell’acqua non si misura più solo con i parametri.
Si gestisce con un approccio basato sul rischio lungo tutta la filiera, fino al punto d’uso.
Tradotto in modo diretto: quello che succede dentro l’edificio conta.
E conta molto.
Il nuovo paradigma: dalla conformità alla gestione del rischio
Il D.Lgs. 18/2023 introduce esplicitamente il concetto di valutazione e gestione del rischio.
Non basta più verificare che un campione rientri nei limiti.
Bisogna dimostrare che il sistema è sotto controllo.
Questo significa analizzare impianti, materiali, temperature, stagnazione, utilizzo reale e condizioni operative.
In pratica, il laboratorio non è più il protagonista assoluto.
Diventa uno degli strumenti.
E, con un po’ di ironia, possiamo dirlo chiaramente: il referto non è più il punto di arrivo.
È solo l’inizio del ragionamento.
Edifici prioritari: dove la normativa è più esplicita
La normativa introduce il concetto di edifici prioritari.
Si tratta di strutture in cui il rischio associato all’acqua è più rilevante.
Tipicamente rientrano:
strutture sanitarie e socio-sanitarie
strutture ricettive
scuole e ambienti con popolazioni sensibili
impianti sportivi e edifici ad alta frequentazione
In questi contesti la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione interni non è opzionale.
È parte integrante degli obblighi.
Le linee guida ISS (ISTISAN 22/32) definiscono il metodo.
Analisi del sistema, identificazione dei pericoli, misure di controllo, monitoraggi e verifiche.
In sostanza: non basta avere un impianto.
Bisogna dimostrare di saperlo gestire.
Edifici non prioritari: davvero fuori dal problema?
Qui arriva il punto più interessante.
E più sottovalutato.
Il fatto che un edificio non sia classificato come prioritario non significa assenza di rischio.
E soprattutto non significa assenza di responsabilità.
Le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi del 2015 sono molto chiare.
Il rischio Legionella è legato alle condizioni dell’impianto e alle modalità di utilizzo dell’acqua.
Non alla categoria amministrativa dell’edificio.
Un condominio con accumulo, ricircolo inefficiente, stagnazione e temperature favorevoli può essere un ambiente perfetto per la proliferazione batterica.
Dal punto di vista biologico, la Legionella non legge le classificazioni normative.
Se trova le condizioni giuste, cresce.
Sempre.
Il nodo centrale: la prevedibilità del rischio
Questo è il passaggio più importante dal punto di vista giuridico.
Se un rischio è noto, studiato e documentato, diventa prevedibile.
E un rischio prevedibile deve essere gestito.
Le Linee guida 2015 hanno definito chiaramente:
Elementi chiave:
i fattori di rischio
le condizioni di crescita
le misure di prevenzione
le modalità di controllo
Questo significa che, anche in ambito condominiale o domestico, l’esistenza del rischio è ampiamente conosciuta.
E quindi non può essere ignorata.
Cosa succede in caso di contaminazione in un edificio non prioritario
Immaginiamo un caso concreto.
Un condominio.
Nessuna valutazione del rischio.
Impianto con stagnazione e accumulo.
Si verifica un caso di legionellosi.
Le analisi confermano la presenza del batterio nell’impianto.
A questo punto la domanda non sarà:
“Era un edificio prioritario?”
La domanda sarà:
“Il rischio era noto e prevedibile?”
“È stato valutato?”
“È stato gestito?”
Se la risposta è no, il problema diventa serio.
Perché si entra nel campo della responsabilità per omissione di gestione del rischio.
Responsabilità distribuita: il vero cambio di paradigma
La normativa attuale introduce una responsabilità distribuita.
Il gestore acquedottistico è responsabile fino al punto di consegna.
Il gestore della distribuzione interna lo è per ciò che accade dopo.
Nel caso dei condomini, questo ruolo ricade sull’amministratore o su chi gestisce l’impianto.
E qui cade uno dei miti più diffusi:
“Non è obbligatorio, quindi non serve.”
Dal punto di vista tecnico e giuridico non è così semplice.
Se il rischio esiste ed è noto, ignorarlo non è neutro.
È una scelta.
Il tema decisivo: dimostrare cosa è stato fatto
Oggi il punto non è solo gestire il rischio.
È dimostrare come è stato gestito.
Questo significa:
valutazione documentata
manutenzioni registrate
controlli eseguiti
analisi interpretate
azioni correttive tracciate
In ambito legale questo si chiama diligenza.
E si valuta sui fatti.
Non sulle intenzioni.
Le sanzioni e il rischio reale
Il D.Lgs. 18/2023 prevede sanzioni per la mancata gestione del rischio nei contesti previsti.
Ma il vero rischio, spesso, non è la sanzione amministrativa.
È la responsabilità civile o penale in caso di danno alla salute.
E qui non conta più la classificazione dell’edificio.
Conta la gestione del rischio.
Conclusione
La normativa sull’acqua potabile è diventata più stringente perché ha riconosciuto una realtà semplice.
Il rischio non è solo nell’acqua.
È negli impianti.
E negli impianti il rischio può esistere ovunque.
Negli edifici prioritari è esplicitamente normato.
Negli edifici non prioritari è tecnicamente presente e giuridicamente rilevante.
Le Linee guida del 2015 lo hanno chiarito da anni.
Il nuovo impianto normativo lo ha reso ancora più evidente.
In questo scenario, la vera differenza non è tra obbligo e non obbligo.
È tra consapevolezza e sottovalutazione.
E, quando si parla di acqua e salute, sottovalutare è sempre la scelta peggiore.
